
Divieto di vendita della carne suina: non è permessa la vendita della carne fresca di maiale, ma è permessa quella affumicata ed essiccata e della salumeria insaccata, luganighe comprese, 1940
Vietato il lombo, permessa la luganiga. L'economia di guerra decideva quale parte del maiale si poteva comprare.
Il 12 ottobre 1940 l'Ufficio cantonale dell'economia di guerra, con riferimento all'ordinanza numero 7 del Dipartimento federale dell'economia pubblica circa il divieto di vendita della carne suina fresca e salata, viste le diverse istanze inoltrate dagli interessati, precisa che: non è permessa la vendita della carne fresca di maiale, come lombo, costolette, costine; è permessa invece la vendita della carne di maiale affumicata ed essiccata, della salumeria insaccata compresa la salumeria fresca, luganighe, cotechini, e delle interiora, come fegato, rognoni, lingua. La misura serviva a risparmiare i foraggi importati che servivano per l'allevamento.
Testo integrale del ritaglio
DIVIETO DI VENDITA DELLA CARNE SUINA L'Ufficio cantonale dell'economia di guerra, con riferimento all'ordinanza N. 7 del Dipartimento federale dell'economia pubblica circa il divieto di vendita della carne suina fresca e salata, viste le diverse istanze inoltrate dagli interessati, precisa che: 1. Non è permessa la vendita della carne fresca di maiale (come lombo, costolette, costine, ecc.) 2. E' permessa invece la vendita della carne di maiale affumicata ed essicata, della salumeria insaccata compresa la salumeria fresca (luganiche, cotechini, ecc.) e delle interiora (come fegato, rognoni, lingua).