
Fabbricazione e vendita del pane: nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali è vietata la fabbricazione, la vendita e la distribuzione a domicilio di pane e di articoli di piccola panetteria, 1979
I contravventori saranno puniti. Nel 1979 il pane della domenica era ancora vietato per legge cantonale.
L'8 gennaio 1979, avviso del Dipartimento delle opere sociali, Ufficio cantonale del lavoro, Bellinzona: visti gli articoli 70, 71 e 72 dell'ordinanza II per l'applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e visti gli articoli 17, 20, 21 e 23 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968, comunica: primo, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali è vietata la fabbricazione del pane e di articoli di piccola panetteria; secondo, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali è vietata la vendita e la distribuzione a domicilio di pane e di articoli di piccola panetteria. Contravvenzioni: i contravventori saranno puniti ai sensi dei disposti consegnati nel diritto federale e cantonale. Eventuali domande per panificare o vendere pane e articoli di piccola panetteria la domenica e nei giorni festivi ufficiali dovranno essere presentate all'Ufficio cantonale del lavoro.
Testo integrale del ritaglio
Fabbricazione e vendita del pane e di articoli di piccola panetteria Il Dipartimento delle opere sociali — Ufficio cantonale del lavoro — visti gli articoli 70, 71 e 72 dell'ordinanza II per l'applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 14 gennaio 1966 - 13 marzo 1964; visti gli articoli 17, 20, 21 e 23 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968; comunica: 1. Nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali è vietata la fabbricazione del pane e di articoli di piccola panetteria. 2. Nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali è vietata la vendita e la distribuzione a domicilio di pane e di articoli di piccola panetteria. Contravvenzioni I contravventori saranno puniti ai sensi dei disposti consegnati nel diritto federale e cantonale. Eventuali domande per panificare o vendere pane e articoli di piccola panetteria la domenica e nei giorni festivi ufficiali dovranno essere presentate all'Ufficio cantonale del lavoro. Bellinzona, 8 gennaio 1979