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Fabbricazione e vendita del pane: nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali è vietata la fabbricazione, la vendita e la distribuzione a domicilio di pane e di articoli di piccola panetteria, 1979
Ritaglio di giornale, 8 gennaio 1979. Clicca per ingrandire.
Pubblicato47 anni fa
· Avviso ufficiale

Fabbricazione e vendita del pane: nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali è vietata la fabbricazione, la vendita e la distribuzione a domicilio di pane e di articoli di piccola panetteria, 1979

I contravventori saranno puniti. Nel 1979 il pane della domenica era ancora vietato per legge cantonale.

L'8 gennaio 1979, avviso del Dipartimento delle opere sociali, Ufficio cantonale del lavoro, Bellinzona: visti gli articoli 70, 71 e 72 dell'ordinanza II per l'applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e visti gli articoli 17, 20, 21 e 23 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968, comunica: primo, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali è vietata la fabbricazione del pane e di articoli di piccola panetteria; secondo, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali è vietata la vendita e la distribuzione a domicilio di pane e di articoli di piccola panetteria. Contravvenzioni: i contravventori saranno puniti ai sensi dei disposti consegnati nel diritto federale e cantonale. Eventuali domande per panificare o vendere pane e articoli di piccola panetteria la domenica e nei giorni festivi ufficiali dovranno essere presentate all'Ufficio cantonale del lavoro.

E oggi?Fino agli anni Ottanta il pane fresco della domenica era vietato per legge: oggi in Ticino i panifici aprono anche la domenica mattina.
Testo integrale del ritaglio
Fabbricazione e vendita del pane e di articoli di piccola panetteria
Il Dipartimento delle opere sociali — Ufficio cantonale del lavoro — visti gli articoli 70, 71 e 72 dell'ordinanza II per l'applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 14 gennaio 1966 - 13 marzo 1964; visti gli articoli 17, 20, 21 e 23 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968;
comunica:
1. Nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali è vietata la fabbricazione del pane e di articoli di piccola panetteria.
2. Nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali è vietata la vendita e la distribuzione a domicilio di pane e di articoli di piccola panetteria.
Contravvenzioni
I contravventori saranno puniti ai sensi dei disposti consegnati nel diritto federale e cantonale.
Eventuali domande per panificare o vendere pane e articoli di piccola panetteria la domenica e nei giorni festivi ufficiali dovranno essere presentate all'Ufficio cantonale del lavoro.
Bellinzona, 8 gennaio 1979
Comuni
Bellinzona
Ditte e marchi
Ufficio cantonale del lavoro
Temi
Lavoro Alimentazione Giustizia Politica Commercio
Sezioni
Oggi impensabile
Parole chiave
pane domenica 1979 legge sul lavoro panetterie divieti Bellinzona riposo domenicale
Periodo
1979 anni 1970